“Vexata Quaestio” Cone Beam: una nuova sentenza del Tribunale di Palermo riporta il problema su un binario  maggiormente condivisibile

Il Tribunale Penale di Palermo, con sentenza del 2 dicembre u.s., depositata nei giorni scorsi, ha mandato assolto in quanto il fatto non sussiste, un collega accusato di violazione dei principi di “giustificazione ed ottimizzazione” nell’esecuzione di esami Cone Beam, in un procedimento instaurato a seguito di ispezione dei NAS.

Nell’assolvere il collega, dopo annosa vicenda penale, il Giudice fa proprie alcune motivazioni di piana evidenza per i tecnici di settore, ma che in altri casi ed in altri ambiti non sono state comprese, quando non fraintese.  

In estrema sintesi:

  1. Nelle cartelle cliniche il collega imputato aveva pienamente motivato gli esami effettuati (es. diagnosi di posizione del terzo molare prima della sua estrazione), ottemperando in tal modo al principio di giustificazione
  2. Il fatto che all’esame effettuato non sia seguita alcuna terapia o manovra, non ha alcuna rilevanza penale, potendo ben decidere il paziente di non affrontare la terapia o manovra proposta, oppure di farla effettuare da altro professionista o da altra struttura. A tal ultimo proposito merita ricordare che proprio in alcune circostanze cliniche (denti inclusi, implantologia, ecc.) una diagnosi compiuta necessita di contestuali (nello stesso contesto diagnostico terapeutico), integrati (con l’esame clinico) ed indilazionabili (rispetto all’esame clinico con cui l’approfondimento radiologico si integra) esami radiologici complementari. 
  3. Un esame Cone Beam, complementare all’esame clinico, tende alla massima compliance sia con il  requisito della giustificazione (giustificato rispetto ad un quesito diagnostico cui con altri mezzi – visita, test clinici, radiologia 2D non si potuta dare risposta) sia con quello della ottimizzazione  sia per la tecnica che comporta una dosa in media più bassa rispetto ad altri esami TAC, ma e soprattutto perché l’esame clinico guida la scelta del più ristretto FOV (field of view da cui dipende la dose).

Una lettura in senso lato di questa sentenza, riporta la questione su un sano piano di realtà: l’attività radiodiagnostica complementare all’attività clinica – che per le professioni mediche consiste anzitutto nella diagnosi – è consentita.

Le linee-guida e le buone pratiche nonché la letteratura scientifica propria alle varie discipline (chirurgia orale, implantologia, endodonzia, ad esempio) raccomandano il ricorso alla radiologia 3D in alcune circostanze, potendo altrimenti il medico-odontoiatra incorrere in ipotesi di negligenza per omissione diagnostica. 

Certamente al medico-chirurgo o al medico-odontoiatra non specialisti in Radiologia non è consentita l’attività radiodiagnostica “per conto terzi”. Condivisibile, quindi la sanzione per professionisti che non si limitassero alla radiodiagnostica complementare con l’attività clinica. D’altra parte non si potrà presumere “l’attività radiodiagnostica per conto terzi” per il semplice fatto che il paziente, avuta la diagnosi e magari la programmazione terapeutica abbia deciso di non procedere con il trattamento, oppure rivolgersi ad altro professionista oppure addirittura sia lo stesso medico a riferirlo a collega o struttura più qualificata in un trattamento che richiede competenze diverse o superiori. 

L’aver eseguito una visita, ricevuto una diagnosi e magari un programma terapeutico non limita la libertà dell’assistito di non prestare consenso alla prosecuzione delle cure oppure di rivolgersi ad altra struttura, per cui sbagliato, a parere di chi scrive, sarebbe dedursene la pratica illecita di attività radiodiagnostica non-complementare all’attività clinica dell’odontoiatra che abbia eseguito la visita e la diagnosi 

La prova di attività radiodiagnostica per conto terzi deve e si ritiene possa agevolmente ed in concreto essere data sia in ambito penale che civilistico, al di là del numero dei pazienti che poi proseguono le cure nello studio o struttura che ha eseguito la CBCT.

Gianluca Davoli

(Consigliere Pro.O.F.)

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