Note del Ministero della Sanità sull’accreditamento società scientifiche

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V

DGPROF 0054424 – P – 23/10/2017

OGGETTO: Nota di chiarimento ai fini della compilazione dell’istanza per l’iscrizione nell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, di cui al DM 2 agosto 2017.

A seguito dell’entrata in vigore del DM 2 agosto 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n.186 del 10 agosto 2017, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti interpretativi da parte di soggetti interessati a presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24.

In riscontro alle suddette richieste, ai fini della compilazione del modulo di domanda pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, si forniscono i seguenti chiarimenti.

• Per quanto concerne l’applicazione del criterio del 30% di rappresentatività, previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) del citato DM, si precisa quanto segue. Tenuto conto che la ratio sottesa agli artt. 5 e 6 della menzionata legge n. 24/2017 è quella di consentire l’elaborazione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie, laddove in una determinata “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di esercizio professionale non sussista alcuna società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda una rappresentatività pari al 30%, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni ed al solo fine di consentire la formazione del primo elenco di cui al richiamato DM, saranno valutate tutte le società scientifiche e le associazione tecnico-scientifiche richiedenti, che abbiano una adeguata rappresentatività nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento. Ciò

al fine di evitare che non vi sia alcuna società scientifica o associazione tecnico scientifica legittimata ad elaborare linee guida in un determinata disciplina o specializzazione, area o settore e che l’assenza di società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche abilitate ad elaborare linee guida in una determinata disciplina o specializzazione, area o settore, determini disparità di trattamento per i professionisti rappresentati dalle medesime, ai quali non potrà essere applicata l’esimente della responsabilità penale colposa introdotta dal richiamato articolo 6 della legge n. 24 del 2017.

Analogamente e per le medesime motivazioni, laddove l’istante – in mancanza di un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il richiesto 30% – non sia in grado di computare detta percentuale in relazione al numero totale dei professionisti operanti nella “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di riferimento, in questa fase di prima applicazione può limitarsi a dichiarare il numero dei propri iscritti. In tutti tali casi, quindi, il modulo relativo alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, reperibile sul portale istituzionale di questa Amministrazione, dovrà essere compilato esclusivamente nella parte in cui si riferisce al numero degli “iscritti alla società scientifica/associazione tecnico scientifica”, tralasciando la compilazione del campo relativo alla percentuale. Allo stesso modo e sempre al fine di consentire l’elaborazione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie, qualora si tratti di società scientifiche o associazioni tecnico-scientifiche intercategoriali o interdisciplinari e pertanto non sia possibile calcolare la suddetta percentuale di rappresentatività, è sufficiente indicare nel modulo di domanda esclusivamente il numero degli iscritti. Infine, si chiarisce che il riferimento alla “quiescenza” di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del DM in questione deve intendersi effettuato latu sensu, comprendendo anche il caso di liberi professionisti che non siano più attivi.

Ai fini del rispetto del richiamato requisito di rappresentatività, si ritiene comunque evidenziare l’opportunità che venga favorita l’aggregazione di società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche appartenenti alla medesima “specializzazione” o “disciplina”, “area” o “settore” di esercizio professionale, affinché le stesse possano assicurare la maggiore rappresentatività nella “specializzazione” o “disciplina”, “area” o “settore” di riferimento ed essere individuate come un unico soggetto in sede di presentazione allo scrivente Dicastero della domanda di iscrizione all’elenco.

• Per ciò che riguarda la data a cui i soggetti richiedenti devono riferire l’indicazione del numero dei propri iscritti, si osserva che si deve far riferimento alla data di scadenza prevista nel DM per la presentazione dell’istanza. Si precisa altresì che, ai fini

del computo degli iscritti, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono tener conto di tutti coloro che risultano tali alla suddetta data, a prescindere dall’avvenuto pagamento o meno della quota associativa annuale, essendo quest’ultima una questione prettamente interna alla società o associazione di cui trattasi.

• Circa le disposizioni normative cui far riferimento ai fini dell’individuazione delle diverse “specializzazioni e/o discipline”, nonché dell’ “area o settore di esercizio professionale”, citate nel DM 2 agosto 2017, si fa presente che, per quanto riguarda i medici, gli odontoiatri, i veterinari, i farmacisti e gli psicologi, il suddetto DM si riferisce alle specializzazioni previste dai DDMM 4 febbraio 2015 n. 68 e 16 settembre 2016 n.716, nonché alle aree e alle discipline previste dal DPR 484 del 1997. Per quel che riguarda poi le altre professioni sanitarie, le aree di riferimento sono quelle individuate dalla legge 251 del 2000, fatto salvo, per le professioni sanitarie infermieristiche, quanto già indicato dall’Ufficio legislativo di questo Dicastero con nota prot. n. 5288 dell’11 ottobre 2017. E’ pertanto a tali fonti normative che le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche richiedenti devono fare riferimento per definire il proprio ambito di attività, ai fini della presentazione dell’istanza. Inoltre, il DM 2 agosto 2017 ha previsto quali “categorie di appartenenza” non solo l’area, la specializzazione o la disciplina previste dalle citate disposizioni, ma anche il “settore”. Al riguardo, in assenza di una specifica disciplina giuridica che lo definisca, quest’ultimo va inteso, ai fini della presentazione della domanda, quale “campo di intervento specifico dell’attività di ricerca” della singola società scientifica o associazione tecnico scientifica, quale categoria residuale, in cui far rientrare tutte le attività delle società scientifiche o associazioni tecnico-scientifiche non riconducibili alla classificazione delle diverse aree, specializzazioni e discipline.

• Per quanto concerne lo statuto di cui le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono essere in possesso ai fini dell’iscrizione nell’elenco in parola, si osserva che, qualora l’istante intenda provvedere alla sua modifica per ottemperare ai requisiti previsti dal DM 2 agosto 2017, in tal caso – laddove i tempi tecnici necessari per la convocazione dell’assemblea straordinaria non consentano di presentare il nuovo statuto contestualmente alla presentazione dell’istanza – è possibile allegare al modulo di domanda una dichiarazione in tal senso. In ogni caso, detto statuto dovrà essere inderogabilmente prodotto a questa Amministrazione, a pena di esclusione dalla procedura, entro i termini per l’espletamento dell’istruttoria indicati nell’art. 1, comma 5, del citato DM, ossia 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione

dell’istanza medesima. Analogamente, nel caso in cui la società scientifica o l’associazione tecnico-scientifica sia stata fondata in tempi remoti e non sia nelle condizioni di recuperare l’atto costitutivo entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, l’istante può presentare una dichiarazione circa l’esistenza di tale condizione, ferma restando la necessità di produrre l’atto costitutivo in questione entro la scadenza dei suddetti 120 giorni previsti per l’espletamento dell’istruttoria.

 Qualora le società scientifiche o le associazioni tecnico-scientifiche inviino istanze prive di firma digitale, le stesse sono valutate a condizione che si provveda alla loro regolarizzazione sempre entro la scadenza del suddetto termine di 120 giorni previsti per l’espletamento dell’istruttoria.

 Con riferimento alla possibilità per il Comitato scientifico di essere composto anche da soggetti esterni, si precisa che la composizione di tale organo attiene esclusivamente all’organizzazione della società scientifica o dell’ associazione tecnico- scientifica.

 In ordine alla possibilità che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui trattasi, una eventuale Federazione di società scientifiche presenti autonoma istanza rispetto alle società scientifiche medesime che la compongono, si fa presente che la citata Federazione potrà presentare domanda esclusivamente laddove sia in possesso di tutti i requisiti al riguardo previsti nel DM in questione, ivi compreso quello relativo ad una propria produzione tecnico-scientifica già in atto.

 Per ciò che concerne la possibilità per le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie di cui al DD 28 luglio 2014 e DD 10 luglio 2015 di presentare istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco di cui al DM 2 agosto 2017, si osserva quanto segue. Considerata la più volte ricordata ratio sottesa alla normativa in materia, ossia quella di garantire la predisposizione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie, si fa presente che non è preclusa a dette Associazioni la presentazione della domanda di cui trattasi, fatto salvo che esse non potranno fornire il parere previsto dall’art. 1, comma 5, del DM 2 agosto 2017, con riferimento all’istruttoria della propria stessa istanza.

 Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 2, lett. c), si fa presente che la previsione che l’ente non abbia tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolga, direttamente o indirettamente, attività sindacale, discende dalla necessità, prevista anche dall’articolo 5 della legge n. 24 del 2017, di

evitare conflitto di interessi tra le finalità della società scientifica o dell’associazione tecnico scientifica e quelle proprie di una rappresentanza corporativistica di cui è espressione un sindacato.

Referente:
Dott.ssa Valentina Tomarchio Tel. 06.59942725
email: v.tomarchio@sanita.it

IL DIRETTORE GENERALE (dott.ssa Rossana Ugenti)