Covid-19: Responsabilità odontoiatrica ed Infortunio

La pandemia Covid-19 ha comportato nella prima fase la limitazione dell’attività odontoiatrica alle sole procedure di emergenza e di urgenza. L’attività odontoiatrica richiede infatti una distanza ravvicinata con l’assistito che peraltro è privo di protezione per le vie aeree e le procedure odontoiatriche possono generare anche grandi quantità di aerosol potenzialmente infetto. Società Scientifiche ed istituzioni sanitarie hanno emanato procedure ed indicazioni indirizzate al contenimento del rischio.

Il convegno si propone di discutere le indicazioni per gli odontoiatri nelle varie fasi della pandemia con riferimento alle più aggiornate evidenze scientifiche in termini di DPI e di disinfezione ambientale. Saranno quindi esaminati i nuovi profili di responsabilità professionale dell’odontoiatra e delle strutture odontoiatriche nei confronti del paziente e/o del lavoratore in caso di contagio da Sars-CoV-2 in ambito sanitario. Si discuteranno ipotesi di attenuazione della responsabilità professionale allo studio della dottrina medico-legale ed il ruolo centrale che assumono le raccomandazioni o le buone pratiche emanate da istituzioni o società scientifiche giuste le previsioni dalla Legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). Verrà quindi preso in considerazione il contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro che certamente rappresenta un aumento del rischio biologico tipico delle strutture odontoiatriche, per cui sono necessarie azioni sul Documento di Valutazione del Rischio (DVR). Si analizzeranno gli obblighi in termini di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e la funzione del medico competente per le strutture odontoiatriche.

Profilata la possibilità che il contagio da Sars- CoV-2 in occasione di lavoro possa configurare un infortunio del lavoro con conseguente indennizzabilità da parte dell’INAIL, si considereranno i lavoratori all’interno delle struttureodontoiatriche che possono considerarsi esposti a rischio specifico o generico aggravato. Si discuteranno i diversi i presupposti della responsabilità civilistica o penale del datore di lavoro che richiedono la dimostrazione dell’illecito o del reato