La sentenza n. 2192/2022 emessa dal Tribunale penale di Messina e depositata il 13 giugno 2023, stabilisce che l’igienista dentale (ID) che svolga prestazioni di sua competenza, senza la compresenza dell’odontoiatra non è imputabile di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.
La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 1 del Decreto ministeriale n. 137 del 15 marzo 1999 laddove recita che “l’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”.
La tesi accusatoria richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1703 del 2020, riteneva che l’attività dell’ID (nella fattispecie di sigillatura di solchi e fluoroprofilassi) richiedesse la compresenza dell’odontoiatra e che l’ID fosse un mero esecutore materiale privo di autonomia.
Il Tribunale di Messina pur confermando la necessità di una sinergia comunicativa e collaborativa tra i due professionisti nella relazione di cura con il paziente a garanzia della sua salute e della sua sicurezza, respinge la tesi accusatoria (di esercizio abusivo) secondo cui la “indicazione” [ al trattamento da disporsi da parte della ID, ndt] sia da interpretarsi come “compresenza” dell’ID e di un odontoiatra o almeno richieda una prescrizione che invece secondo il Tribunale “deve essere scritta ed esprime una precisa disposizione medica”. Nella sentenza si afferma invece che “l’indicazione è una comunicazione e l’igienista dentale può svolgere la propria attività professionale non occorrendo la compresenza dell’odontoiatra e che le citate prestazioni rientrano nella competenza dell’igienista dentale”.
Trattasi di sentenza che indubbiamente propone alcune interpretazioni normative differenti rispetto a quelle espresse dalla decisione del Consiglio di Stato del 2020, tuttavia occorre ricordare che le due Corti hanno differente competenza e che la materia appare solo parzialmente sovrapponibile. Infatti mentre il caso esaminato dal Tribunale di Messina era riferito ad una contestazione di esercizio abusivo su un atto (sigillatura e profilassi) comunque proprio al profilo professionale dell’igienista dentale, il caso trattato dal Consiglio di Stato verteva sulla possibilità dell’esercizio professionale di studi e strutture sanitarie.
Dr.ssa Francesca Zangari – Comitato scientifico Pro.O.F.